I servizi

  • Servizi di assistenza contabile e fiscale alle imprese e agli enti del terzo settore
  • Redazione bilanci d’esercizio
  • Servizi consulenza societaria, supporto e partecipazione agli organi sociali delle imprese
  • Servizi di consulenza tecnica di parte (CTP) alle aziende coinvolte in contenziosi civili e penali
  • Servizi di consulenza strategica, redazione business plan, supporto alle imprese in fase di start-up
  • Servizi di assistenza contabile e fiscale ai professionisti
  • Servizi di assistenza alle imprese e ai professionisti nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso tributario
  • Valutazione d’azienda
  • Consulenza e supporto alle imprese nelle fasi di trasformazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni (Mergers & Acquisitions)
  • I professionisti dello studio sono iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Palermo

Lo Studio

Lo Studio Associato NOTO GAGLIARDI  Commercialisti è stato costituito nel 1987 ed opera nel campo della consulenza aziendale, societaria e fiscale. Lo Studio offre un pacchetto di servizi indirizzati a professionisti, imprese ed enti del terzo settore che va dall’assistenza contabile alla consulenza strategica, societaria e tributaria.

I professionisti dello Studio si impegnano ad accompagnare le attività economiche nei diversi percorsi amministrativi che le stesse sono chiamate ad affrontare, dalle più semplici – come la tenuta della contabilità – alle più delicate e complesse – come le operazioni straordinarie.

I professionisti dello Studio assistono e forniscono servizi a professionisti, imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, istituti di credito, aziende pubbliche e collaborano con Tribunali e Corti d’Appello nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio e delle procedure concorsuali.

 

Chi siamo

Dott. Antonino Noto
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureato nel 1983 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 1984
Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 1995
email: a.noto@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Debora Gagliardi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureata nel 1983 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 1984
Iscritta al Registro dei Revisori legali dal 1995
email: d.gagliardi@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Lidia Noto
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureata nel 2010 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 2013
Iscritta al Registro dei Revisori legali dal 2013
Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Economia Aziendale presso l’Università di Palermo nel 2014
Docente a contratto presso l’Università LUMSA e l’Università di Palermo
email: l.noto@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Giorgia Buffa
Laureata nel 2020 presso la Facoltà di Economia dell’Università LUMSA
Iscritta nel registro dei praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
email: giorgia.buffa@hotmail.it

Lo studio si avvale inoltre della collaborazione esterna del

Prof. Guido Noto 
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureato nel 2012 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento
Iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 2016
Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Economia Aziendale presso l’Università di Palermo nel 2016
Docente e ricercatore in Economia Aziendale presso l’Università di Messina
Ricercatore affiliato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
email: guidonoto@gmail.com

Documenti

Bonus facciate

Bonus mobili

Guida superbonus 110

Ristrutturazioni edilizie

Guida piattaforma cessione crediti

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Modello 730 online, scatta oggi il test per l’invio semplificato

20 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Da oggi pomeriggio sarà possibile modificare e accettare il modello 730 on line. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato una interfaccia più intuitiva con parole più semplici e, dunque, un percorso più facile per i contribuenti che non dovranno più districarsi tra quadri, righi e codici. Le informazioni precaricate dal Fisco sono divise in sei capitoli: ‘Famiglia’, ‘Casa e altre proprietà’, ‘Lavoro’, ‘Spese per te e per la tua famiglia’, ‘Altri redditi’ e ‘Altre informazioni’. Cliccando sulle voci sarà possibile  ora modificare, integrare e correggere i dati. Quest’anno l’Agenzia ha inserito nei modelli precompilati 1,27 miliardi di informazioni ricevute da soggetti terzi, in linea con l’anno scorso. Il termine per la trasmissione del 730 è il 30 settembre ma un invio rapido consentirà di ottenere l’eventuale rimborso già nella busta paga di luglio. In caso di errori nel modello trasmesso con il fai-da-te si potrà annullare l’invio (una sola volta) e procedere alla trasmissione di un nuovo 730. 

Incrocio tra liti fiscali e penali: adesioni e ricorsi da soppesare

20 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 18

L’accertamento con adesione e le sentenza tributarie definitive diventano rilevanti nel processo penale ai fini della prova del fatto, mentre le sentenze penali definitive di assoluzione perché il fatto non sussiste rese nel processo penale fanno stato nel procedimento tributario. Sono alcune delle novità contenute nel decreto delegato in materia di sanzioni, attuativo della riforma fiscale, che in settimana arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Le modifiche in arrivo all’articolo 20 del Dlgs n. 74/2000 permettono di utilizzare le sentenze tributarie irrevocabili  e accertamenti definitivi come prove nel processo penale. Il nuovo articolo 21-bis prevede invece che le sentenze irrevocabili di assoluzione penali definitive abbiano effetto nei procedimenti tributari, in ogni stato e grado, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario. Queste disposizioni influenzeranno le scelte dei contribuenti nei contenziosi fiscali e richiederanno attente valutazioni per evitare pregiudizi penali.

Cooperative compliance, nuova gestione del rischio

20 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - G.I.Valenzi, F.Pacelli, A.Tomassini - Pag. 19

Il Dlgs 221/2023 introduce un rinnovato adempimento collaborativo per prevenire i rischi fiscali, ora accessibile a società con un fatturato superiore ai 750 milioni (che scenderà a 500 milioni nel 2026). Anche le PMI senza questi requisiti possono certificare il loro sistema di controllo del rischio. Questo potrebbe portare oltre 9mila soggetti a partecipare al regime, rispetto ai 110 attuali, e a presidiare una parte significativa del gettito delle imprese italiane. In futuro, potrebbe essere introdotto un regime di cooperative compliance per le persone fisiche, mirando a migliorare i rapporti e la certezza del diritto, riducendo il contenzioso. La prevenzione del rischio fiscale si inserisce nei sistemi di controllo interno, con un modello di “compliance integrata” che include normative come la legge 262/2005 e il Dlgs 231/2001. Il tax control framework e la matrice dei rischi giocano un ruolo cruciale, con un modello standard e best practice in fase di definizione, ma devono considerare le peculiarità delle aziende. La standardizzazione e il contraddittorio sono essenziali per superare le difficoltà interpretative tra rischi significativi e non.

Agenti sportivi, non tassati in Italia i compensi versati a società estere

20 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Maria Lucia Di Tanna, Davide Greco - Pag. 20

Fiscalità internazionale. La Cgt di Cagliari, con la sentenza 58/2/2024, ha stabilito che non sono soggetti a tassazione in Italia i compensi pagati dalle società sportive residenti in Italia a società di agenti sportivi residenti all’estero prive di stabile organizzazione nel territorio italiano. Il caso vedeva coinvolta una società di calcio di serie A, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omesso versamento della ritenute a titolo d’imposta del 30% prevista dall’art. 25, comma 2, del Dpr n. 600/1973 sui compensi a una società di agenti sportivi residente nel Principato di Monaco. La pronuncia costituisce il primo tentativo della giurisprudenza di definire dal punto di vista fiscale la figura dell’agente sportivo. Dal 1°gennaio 2023 è in vigore il Dlgs n. 37/2021 che qualifica questa figura come libero professionista. 

Sì alla cartella che applica gli interessi sulle sanzioni sospese nel processo

20 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Laura Ambrosi - Pag. 20

Riscossione. Con la sentenza n. 338/1/2024 depositata lo scorso 1°febbraio la Cgt della Lombardia ha precisato che è illegittima la cartella di pagamento con la quale sono pretesi gli interessi non corrisposti perché sospesi nelle more del giudizio. Ad una società l’agente della riscossione aveva notificato una cartella di pagamento per il recupero di interessi conseguenti alla sospensione amministrativa, richiesta dalla contribuente, per un accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. La parte di interessi oggetto di contestazione era relativa alla quota calcolata sulle sanzioni dovute e sugli interessi pretesi nel provvedimento sospeso. La cartella veniva impugnata. Il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la pretesa di interessi sulle sanzioni e sugli interessi delle imposte. L’ufficio presentava appello. I giudici tributari di secondo grado hanno ritenuto corretta la pretesa in quanto i debiti sono produttivi di interessi corrispettivi. 

Quote di società semplice esenti in successione solo se c’è attività d’impresa

20 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessia Urbani Neri - Pag. 20

La Corte di giustizia tributaria del Piemonte, con la sentenza n. 445/2/2023, ha sostenuto che in caso di successione mortis causa nelle quote di una società semplice, l’esenzione fiscale dal versamento dell’imposta di successione sussiste solo laddove esista e prosegua l’attività d’impresa. Nel caso esaminato la contribuente aveva ereditato il 99% delle quote di partecipazione in una società semplice, di mero godimento immobiliare, di cui la stessa già deteneva l’1% prima del decesso del genitore. La ricorrente riteneva di dover beneficiare dell’esenzione in virtù del fatto che ‘con decesso del de cuius essa erede veniva a conservare il controllo della società’. Per l’ufficio, invece, non aveva diritto all’esenzione d’imposta perché non risultava esercitata alcuna attività d’impresa, avendo il padre già chiuso la partita Iva della società. 

Flat tax incrementale al debutto anche per le imprese familiari

20 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristiano Odorizzi - Pag. 21

È prevista solo per il 2023 la flat tax incrementale che consente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo di applicare una imposta sostitutiva con aliquota del 15% sugli incrementi di reddito conseguiti nel 2023 rispetto al triennio precedente, al netto di una franchigia del 5% e fino al massimo di 40 mila euro. Gli acconti riferiti al 2024 vanno calcolati prendendo come base l’imposta dovuta per il 2023 senza considerare l’effetto flat tax. Perciò, l’imposta sostitutiva trova applicazione solo in relazione al saldo 2023 ed è dovuta con il codice tributo ‘1731’. La flat tax incrementale va gestita nel modello Redditi PF 2024 tramite la sezione 2 del quadro LM. Non costituisce motivo di impedimento al regime agevolativo in parola la presenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di impresa/lavoro autonomo, compresi i redditi da partecipazione. Ammessi anche i titolari di impresa familiare e di azienda coniugale, ma non i collaboratori che realizzano redditi di partecipazione e non d’impresa. 

Bonus, detraibilità frazionata

20 Maggio 2024 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 3

Con la conversione in legge del decreto n. 39/2024 per il quale si attende il via libera definitivo della Camera dei deputati, verranno ristrette le pratiche alternative di fruizione dei bonus edilizi. La detraibilità sarà possibile nella dichiarazione dei redditi e il decreto Superbonus la estende da 4 anni  a 10. Ma questo vale solo per il primo beneficiario che scegli di utilizzare la somma maturata a scomputo diretto delle imposte. La situazione cambia per chi ha ricevuto il credito tramite sconto in fattura o cessione che avrà tra le mani un importo scontabile in 4 anni. Le tempistiche sono ancora più frazionate entrando nel dettaglio del tipo di credito acquisito e del prezzo a cui gli istituti di credito lo hanno acquistato. Esistono casi in cui il cessionario dovrà scontare la somma in 5 o 6 anni. La frammentazione delle tempistiche è dovuta ad un emendamento approvato dal Senato il quale oltre a riscrivere la durata della detraibilità del Superbonus ha vietato dal 2025 alle banche di compensare i bonus edilizi con i contributi previdenziali e assistenziali.

Ravvedimento, ultimo appello

20 Maggio 2024 | Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 8

Entro fine mese andrà versata almeno la prima rata del ravvedimento operoso speciale in merito alle violazioni relative al 2022 e, grazie alla riapertura dei termini, per quelle del 2021 e degli anni precedenti ancora accertabili. Sarà possibile chiudere anche gli inviti al contraddittorio definendo gli importi concordati in adesione con il ravvedimento  e sfruttando così non solo la sanzione ridotta ma anche gli interessi legali più bassi di quelli ordinari. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E dello scorso 15 maggio, indica le regole di ingaggio per poter beneficiare di questa regolarizzazione speciale introdotta dal decreto Milleproroghe e riattivata dal decreto legge n. 39/2024 quello che, per intenderci, contiene anche la stretta sul Superbonus. L’istituto del ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti al tasso legale. Il pagamento è previsto in un’unica soluzione o a rate. 

Affitti, la ritenuta fa da acconto

20 Maggio 2024 | Italia Oggi - Francesco Campanari - Pag. 9

Nella circolare n. 10/E dello scorso 10 maggio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle locazioni brevi ovvero sui contratti di locazione di un immobile ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Si tratta di contratti spesso finalizzati a soddisfare esigenze abitative transitorie (spesso turistiche) per le quali non è richiesta l’adozione di schemi contrattuali, pur essendo connotati da precise caratteristiche come, ad esempio, il coinvolgimento di sole persone fisiche, la durata non superiore a 30 giorni, e la finalità abitativa di tipo transitoria. Per quanto concerne la tassazione, la legge di Bilancio 2024 ha previsto un’aliquota al 26%, a partire dallo scorso 1°gennaio, con la riduzione al 21% sul primo o unico immobile affittato. Ritenuta sempre al 21% ma da quest’anno a titolo di acconto, che gli intermediari o i gestori di portali telematici dovranno applicare. Il conguaglio, poi, sarà effettuato in dichiarazione dei redditi. Applicazione del criterio del pro-rata temporis per determinare il passaggio di aliquota dal 21 al 26%.

Riesame parziale, no al ricorso

20 Maggio 2024 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 10

Non è impugnabile innanzi al giudice tributario per mancanza di interesse il provvedimento di annullamento parziale di un atto impositivo. L’amministrazione ha il potere di rinunciare, anche in corso di causa, a una parte della pretesa tributaria. La rinuncia non dà luogo alla cessazione della materia del contendere perché permane l’interesse del Fisco a vedere riconosciuto il proprio credito. Ad affermarlo la sezione tributaria della Cassazione nell’ordinanza n. 10947 dello scorso 23 aprile. Secondo i giudici del Palazzaccio ‘in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto resta l’interesse della Pa a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria dovrà pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale’. 

La non punibilità è condizionata

20 Maggio 2024 | Italia Oggi - Stefano Loconte, Giulia Maria Mentasti - Pag. 11

Non punibilità dei reati tributari con paletti. La Cassazione penale, con la sentenza n. 14956 dello scorso 11 aprile, ha delimitato il campo di applicazione della norma sui reati tributari ovvero l’articolo 23 del c.d. decreto ‘Bollette’. Si tratta del provvedimento che prevede la possibilità di evitare la condanna penale per i reati di omesso versamento e indebite compensazioni quando le relative violazioni sono state correttamente definite e le somme dovute sono state versate integralmente dal contribuente purché le relative procedure siano state definite prima della pronuncia della sentenza di appello. I giudici di legittimità hanno in particolare precisato che tale causa di non punibilità non si limita ad estendere il limite temporale entro cui pagare, fissato in generale all’apertura del dibattimento, ma richiede presupposti diversi, non sussistenti nel caso in parola. 

Sas, la responsabilità è estesa

20 Maggio 2024 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12

La prima sezione civile della Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 11342 depositata in cancelleria il 29 aprile 2024, ha stabilito che l’ex socio accomandatario di una Sas fallisce insieme alla società anche oltre un anno dalla cessione della propria partecipazione se, con il suo consenso, il suo nome resti indicato nella ragione sociale della società. Il caso riguarda l’estensione del fallimento di una Sas al socio accomandatario dimissionario che, da oltre un anno, aveva ceduto la sua quota sociale perdendo la qualifica di socio accomandatario illimitatamente responsabile; egli, tuttavia, aveva consentito il mantenimento del suo nome nella ragione sociale. Secondo i giudici della Suprema corte l’ex socio accomandatario è responsabile perché a nulla rileva che le quote erano state cedute un anno prima. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Ravvedimento speciale

17 Maggio 2024 |

Il decreto legge ‘Milleproroghe’ contiene disposizioni che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Vengono fornite indicazioni anche in merito alle disposizioni che prevedono la riapertura dei termini per chi non ha perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, ha fornito istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione. 

 

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022

Il decreto ‘Milleproroghe’ ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale  alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Obiettivo della misura è ‘stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022’. 

Il ravvedimento speciale è stato istituito dalla legge di Bilancio 2023; si tratta di una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo di legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione o a rate. 

L’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa al ricorrere delle condizioni di legge, a patto che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. 

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, o della prima rata, oltreché con la rimozione delle irregolarità od omissioni che si vogliono sanare. 

È bene ricordare che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione di sanzioni. La consegna di un Pvc è invece ostativa alla procedura agevolativa in parola. 

Se si opta per il pagamento a rate, sulle 3 rate successive alla prima vanno corrisposti gli interessi nella misura del 2%. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione si applicano gli interessi previsti dall’art. 20 del Dpr n. 502/1973, con decorrenza dal 1°giugno 2024. 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E PRECEDENTI

L’art. 7 del Dl n. 39/2024 ha disposto per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale disciplinata dalla manovra 2023, la riapertura dei termini per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.

I contribuenti possono fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora:

  • non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo compiuto tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, rimosso le irregolarità od omissioni);
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla stessa annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023. 

Anche in tale caso, il perfezionamento della ‘nuova’ regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa è possibile il pagamento, entro lo stesso termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dalla legge di Bilancio 2023. Le residue 3 rate, sulle quali si applicano gli interessi del 2%, sono dovute entro i termini del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. 

In merito alle modalità di calcolo degli importi dovuti la circolare precisa che:

In caso di versamento in unica soluzione sono dovuti:

  • il tributo;
  • gli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
  • la sanzione nella misura di un diciottesimo.

In caso di versamento rateale, sono dovuti:

  1. alla data del primo versamento: un importo pari a ⅝ del tributo; un ammontare pari a ⅝ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅝ della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
  2. alla data del versamento di ciascuna delle 3 rate successive: un importo pari a ⅛ del tributo; un ammontare pari a ⅛ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅛ della sanzione da ravvedimento speciale; l’ammontare degli interessi da rateazione, calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1°giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata. 

Crediti di imposta per investimenti ‘Transizione 4.0’

17 Maggio 2024 |

Con il decreto direttoriale del 24 aprile scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione relativi  agli importi per gli investimenti ‘Transizione 4.0’ e ai relativi crediti d’imposta. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, ha riattivato i codici tributo che erano stati sospesi dallo scorso 12 aprile con la risoluzione n. 19/E/2024, tenuto conto di quanto previsto dal Dl n. 39/2024. 

Le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione in parola  possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e per quelli in investimenti in attività di Ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, indicando i codici tributo richiamati nella risoluzione n. 19/E/2024 e come ‘anno di riferimento’ l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. 

Qualora i crediti utilizzati in compensazione non dovessero trovare riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati. 

Codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita

17 Maggio 2024 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024,  ha istituito il codice tributo ‘7070’ denominato ‘Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall’articolo 3 del decreto legge n. 132/2014’. 

Si tratta, in sostanza, del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, parametrato a importi stabiliti con il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia del 1°agosto 2023. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito d’imposta. 

Sempre il decreto del 1° agosto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo dei crediti di imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale

17 Maggio 2024 |

Con la risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale  di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 

Proprio l’articolo 20 riconosce alle parti coinvolte in mediazioni civili o commerciali che trovano un’intesa, un credito d’imposta che ammonta al massimo a 600 euro. Se la mediazione è demandata dal giudice, alle parti viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino all’importo di 600 euro. 

Lo stesso articolo 20 riconosce, poi, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino all’importo massimo di 518 euro.

Agli organismi di mediazione è riconosciuto, infine, un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24.000 euro. 

Con il decreto del 1°agosto 2023 il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell’Economia, ha disciplinato le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta in parola e di riconoscimento di tali crediti, nonché le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi. 

I beneficiari dei crediti d’imposta possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate. 

I nuovi codici tributo sono i seguenti: 

  • ‘7067’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato’;
  • ‘7068’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato’;
  • ‘7069’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM’. 

Legge di Bilancio 2024 - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi

17 Maggio 2024 |

La manovra 2024 ha previsto modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità introdotte fiscali sul punto. 

 

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi – Art. 1, comma 63, legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 ha modificato la norma che disciplina le locazioni brevi al fine di innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca. 

La circolare intende fornire istruzioni con riferimento alle novità introdotte dall’ultima manovra, fermo restando che valgono le indicazioni già fornite con la circolare n. 24/E/2017, se compatibili. 

 

La disciplina fiscale delle locazioni brevi

Le locazioni brevi sono i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Sono comprese le locazioni che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa. 

I contratti di locazione brevi che sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistica, devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Sono escluse dall’ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell’esercizio d’attività d’impresa, come definita dall’art. 55, comma 2, del Tuir e dall’art. 4 del Dpr n. 633/1972. 

Il regime fiscale delle locazioni brevi viene riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi. 

In merito all’oggetto del contratto, gli immobili posti in locazione, come anticipato, devono soddisfare finalità abitative e ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni del Dlgs n. 23/2011 in caso di opzione per l’imposta sostitutiva della cedolare secca. 

 

La modifica dell’aliquota dell’imposta

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Tale aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. 

In merito all’entrata in vigore della nuova aliquota, questa trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 e, quindi, dal 1°gennaio 2024. 

 

La ritenuta operata dagli intermediari

Per effetto delle nuove disposizioni oggetto della presente circolare, qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, gli stessi sono tenuti ad operare la ritenuta del 21%, in qualità di sostituto d’imposta. Tale ritenuta va effettuata a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. 

Per esigenze di semplificazione degli adempimenti, la ritenuta è mantenuta nella misura del 21% prevedendo che sia operata dagli ‘intermediari’ a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. 

Il documento di prassi amministrativa precisa inoltre che qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi. 

 

Gli adempimenti degli intermediari non residenti

Il comma 63, lettera c) sostituisce il comma 5-bis dell’art. 4 del Dl n. 50/2017 e modifica la modalità con la quale gli intermediari non residenti possono adempiere agli obblighi fiscali connessi alla disciplina delle locazioni brevi. Scopo della modifica normativa è adeguare l’ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb. 

A seguito di questa modifica: i soggetti non residenti, che hanno una stabile organizzazione in Italia, effettuano gli adempimenti tramite la stabile organizzazione. Invece, i soggetti residenti in un Paese Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono con questa agli adempimenti. Per i soggetti residenti al di fuori della Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione nella Ue, che non ottemperano alla nomina del rappresentante fiscale, opera la disposizione che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo. 

Scadenzario Fiscale

Le scadenze del mese

02 Mag 2024 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2024.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Mag 2024 (49)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su mensilità aggiuntive.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

32) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

35) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre

Chi: Contribuenti Iva trimestrali
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il 1 trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili.
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

38) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura

Chi: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura).
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1 trimestre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6720 - Subfornitura - Iva mensile - Versamento cadenza trimestrale - 1° trimestre 6724 - Subfornitura - Iva trimestrale - Versamento 1° trimestre

39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1 trimestre (senza la maggiorazione del 1%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 604E - Versamento IVA mensile aprile

41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 3 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,66% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

43) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre

Chi: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura).
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1 trimestre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

48) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Mag 2024 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

31 Mag 2024 (9)

1) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con scadenza del bollo auto aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno

Chi: Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2024
Cosa: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Modalità: Il pagamento viene eseguito indicando sull'apposita funzionalità deb del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
Codice tributo: 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

3) Bollo auto: versamento

Chi: Soggetti che risultino al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli con scadenza del bollo auto aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
Modalità: Tramite il canale PagoPA
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

7) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

Chi: Eredi delle persone decedute nel periodo dal 1 agosto 2023 al 30 novembre 2023
Cosa: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati
Codice tributo: 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214

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